Esplora qui la mappa sulla decriminalizzazione di droghe nel mondo e i suoi dati
Le definizioni incluse nel glossario sono state sviluppate da Release, International Drug Policy Consortium e Harm Reduction International.
Droghe – termine di riferimento usato per indicare le sostanze identificate nei trattati internazionali per il controllo di droghe, o controllate da quadri giuridici domestici se non già soggette a controllo internazionale.
Decriminalizzazione/depenalizzazione – rimozione di sanzioni penali in relazione ad un’attività. A seconda del sistema giudiziario, le sanzioni penali possono essere rimpiazzate da sanzioni civili, o essere rimosse del tutto. Nel contesto delle politiche sulla droga, la decriminalizzazione è stata principalmente applicata al possesso di sostanze per uso personale, alla coltivazione di cannabis per uso personale, e alla condivisione di sostanze controllate, se e quando nessun guadagno economico sia coinvolto.
Decriminalizzazione de iure – quando il quadro giuridico è stato sancito dalla legge, tramite statuto o decisioni giudiziarie.
Decriminalizzazione de facto – quando l’attività in questione continua a rappresentare un reato dal punto di vista normativo, ma la legge non è applicata (solitamente, situazione ottenuta tramite linee guide procedurali e di polizia).
Legalizzazione – processo per il quale tutte le attività connesse con la droga (uso, possesso, coltivazione, produzione, commercio, ecc.) diventano attività legali. In questo processo, i governi possono scegliere di adottare politiche e leggi amministrative al fine di regolare produzione, distribuzione e uso e limitare disponibilità e accesso: questo processo è meglio noto come ‘regolamentazione legale’.
Regolamentazione legale – termine con cui ci si riferisce al modello per il quale coltivazione, produzione, trasporto e vendita di certe sostanze sono amministrate secondo un regime normativo giuridico. Questo regime può includere regolazioni su prezzo, potenza, imballaggio, produzione, trasporto, disponibilità, marketing e/o consumo – tutte attuate da istituzioni governative.
Quantità limite – questo termine fa riferimento alla quantità utilizzata come indice nel determinare se una persona è in possesso di una sostanza contrallata per il proprio uso personale, o per altre attività non penalizzate, e per tanto non soggetta a sanzioni penali. Quando le quantità limite sono vincolanti, si può assistere ad un applicazione severa della legge e chi viene trovato con quantità maggiori al limite imposto è soggetto a sanzioni penali per possesso o, in alcuni casi, viene considerato un trafficante. Quantità limite indicative sono invece usate dalle autorità come linee guida. In questo caso, una persona trovata in possesso di una quantità maggiore può ancora giovare dal modello di decriminalizzazione se non ci sono prove a sostegno di un’ipotesi di spaccio. Alcune giurisdizioni non hanno quantità limite predeterminate ma fanno invece uso di termini quali “bassa” o “modica” quantità; altre considerazioni influiscono sulla decisione riguardo all’attività in questione e se questa fosse intenzionata all’uso personale o meno.
Sanzioni civili/amministrative – queste sono sanzioni che operano al di fuori del sistema giudiziario penale e pertanto, non constituiscono precedenti penali. Esempi possono comprendere: contravvenzioni, confisca di documenti come passaporto o patente di guida, o deferimento alla cura.
Sospensione del procedimento – quando i procedimenti giudiziari contro una persona vengono sospesi per un periodo stabilito. Se l’individuo non si presenta davanti al pannello pertinente entro quel periodo di tempo non viene comunque preso alcun ulteriore provvedimento. In caso di regime di decriminalizzazione, si parla di un pannello amministrativo o civile.
Riduzione del danno – termine che fa riferimento a programmi, pratiche e politiche mirati a minimizzare gli impatti negativi di tipo sanitario, sociale e legale associati all’uso di droghe e alla normativa e alle politiche sulla droga. La riduzione del danno è fondata sulla giustizia e sui diritti umani – si focalizza sui cambiamenti positivi e sul lavorare con individui senza giudicare, costringere, discriminare, o richiedere loro di smettere di usare sostanze come prerequisito all’assistenza. La riduzione del danno comprende una serie di servizi e pratiche sanitarie e sociali applicabili a sostanze lecite e illecite. Questi servizi includono, ma non si limitano a, stanze per il consumo di droga (o “DCRs”), programmi di scambio di aghi e siringhe (o “NSP”), iniziative di alloggio e d’impiego non basate sui principi di astinenza, servizi di “drug checking” (mirati a controllare la qualità e la composizione delle sostanze comprate per strada e ad eventi), pratiche di prevenzione di inversione delle overdosi, supporto psicosociale, e il fornire maggiori informazioni per un consumo di droghe più sicuro e meno rischioso. Approcci come questi sono vantaggiosi economicamente, basati su ricerca e prove ed hanno un impatto positivo sulla salute delle persone e delle comunità.
Esplora qui la mappa sulla decriminalizzazione di droghe nel mondo e i suoi dati
Tradotto da Filippo Carchedi